Ecobonus al privato che isola parti comuni

Il condòmino che isola a sue spese una parte comune condominiale, può comunque detrarre tutti i costi sostenuti. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n°213 del 2019

Il 27 giugno 2019 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una risposta ad interpello sul tema delle riqualificazioni energetiche di parti comuni.
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In base a quanto scritto nella risposta ad interpello n. 213 del 2019, il condòmino che sceglie di eseguire a proprie spese interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, può usufruire interamente della detrazione fiscale, su un massimo di 60.000 euro1 per immobile, e richiedere la cessione del credito.
Deve ritenersi dunque superato il criterio descritto nella circolare 57/E 1998 del Ministero delle finanze, secondo cui, in riferimento all'art.1123 del Codice Civile 3, il calcolo della detrazione per la riqualificazione (Ecobonus 65% e Bonus Casa) deve essere fatto sulla base delle quote millesimali di proprietà.
Previa autorizzazione dell'assemblea condominiale, un singolo condòmino può quindi:
- Eseguire totalmente a sue spese interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali (isolamento sottotetto, rifacimento tetto, cappotto termico...)
- Godere dell'intera detrazione fiscale (non oltre 60.000 €)
- Cedere il credito a terzi.
Scopri le altre opportunità per i condomini:
Note:
1. Limite previsto dalcomma 345 dell'art.1 della legge n.296 del 2
2. Art.1123 del codice civile - "le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la presentazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione".
1. Limite previsto dalcomma 345 dell'art.1 della legge n.296 del 2
2. Art.1123 del codice civile - "le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la presentazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione".
Pagina aggiornata il 03 agosto 2019